Statuto

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

Art. 1

DENOMINAZIONE

1) L’associazione – ONLUS costituita ai sensi dell’Art. 10 del Decreto Legislativo 460/97 – è denominata L’Arca di zio Benny di seguito detta associazione.

L’associazione non appartiene a schieramenti ideologici, politici e/o religiosi.

Art. 2

SEDE

1) L’associazione ha sede in Roma, Via dei Rinuccini n. 35.

Art. 3

DURATA

1) L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4

SCOPO

1) L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

L’associazione ha per scopo quello di fornire direttamente o indirettamente servizi o sostegno finanziario o strumenti e beni vari a bambini e giovani che vivono in situazioni disagiate (e di riflesso alle loro famiglie) in Italia e all’estero.

L’associazione sosterrà le iniziative di organizzazioni e di altre associazioni che si occupano della donazione e della solidarietà.

L’associazione realizzerà manifestazioni culturali, sportive, ricreative, spettacoli, cene e quanto altro potrà essere utile al fine di raccogliere fondi per finanziare i propri progetti, con la partecipazione attiva di tutti i soci.

L’associazione potrà istituire borse di studio

L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, 5° comma del Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 5

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

1) Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

2) Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea generale e le direttive del Consiglio e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

3) L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo ed il numero dei soci è illimitato.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione stessa.

4) Le quote sono intrasferibili.

5) I soci possono essere fondatori, ordinari e benemeriti.

6) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; sono soci ordinari coloro che entrano successivamente a far parte dell’associazione, sono soci benemeriti coloro che si sono distinti per particolari opere ed attività nei confronti dell’associazione e/o nell’ambito dei settori di interesse dell’associazione stessa e dichiarati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

7) L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso ai sensi dell’art. 5.

Art. 6

PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • Contributi degli aderenti;
  • Contributi di privati;
  • Contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • Entrate derivanti da feste, manifestazioni e attività teatrali.

Art. 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Art. 8

Assemblea

1) L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

2) L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

3) All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

  • La relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’associazione;
  • Il bilancio consuntivo e preventivo;
  • La nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza dei mandati;
  • Altri argomenti che siano all’ordine del giorno.

4) L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

5) I soci sono convocati mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, oppure mediante pubblicazione sul sito Internet dell’associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

6) Ogni socio ha diritto ad un voto.

7) Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta; nessun socio può rappresentare più di 10 soci.

8 ) In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni-sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9) Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10) La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

11) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci, ad eccezione dei primi cinque che sono nominati in seno all’Atto Costitutivo.

Art. 9

Consiglio direttivo

1) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

3) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

4) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

5) Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

6) Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Nessun compenso è dovuto alle cariche associative di qualsiasi natura esse siano come previsto dall’art. 3, 3° comma della L.R. 22/1993.

Art. 10

ESERCIZI SOCIALI E DI BILANCIO

1) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

3) La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, saranno pubblicati sul sito Internet dell’associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero copia.

4) È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

5) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.

2) L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, 190° comma della legge 662/1996, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo.

CONTROVERSIE

1) Le eventuali controversie tra soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte in via preliminare, alla competenza di tre probiviri nominati dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura. Le loro decisioni saranno inappellabili.

2) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo Il del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto legislativo 460/1997.

Firmato:

Guido Arione

Eric Benaroyo

Matteo Benaroyo

Loredana Bennici

Carla Bernabini